Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di impugnazione avanti il Consiglio nazionale forense – Legittimazione – Ricorso presentato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale – Inammissibilità.

La legittimazione all’impugnazione di un provvedimento adottato dal Consiglio dell’Ordine spetta unicamente al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, oltre che all’interessato. Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso depositato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine Napoli, 24 gennaio 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Di Palma), sentenza del 30 ottobre 1989, n. 149

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 30 Ottobre 1989 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 24 Gennaio 1989
Giurisprudenza CNF

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