Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio avanti il Consiglio dell’Ordine – Intervento del P.M. – Questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 3 Costituzione – Manifesta infondatezza.

Il Consiglio dell’Ordine nella sua attività disciplinare svolge il relativo compito all’interno dell’Ordine forense per la tutela di interessi che sono essenzialmente della classe forense e nei procedimenti disciplinari contro avvocati e procuratori deve seguire, quanto alla procedura, le norme particolari che sono dettate dalla legge professionale. Di conseguenza non può affermarsi che la presenza del P.M. nel procedimento disciplinare di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine condizioni l’operato del Consiglio stesso, né che pregiudichi il diritto di difesa dell’incolpato. (Per tali motivi è stata respinta la questione di legittimità costituzionale delle norme del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 in relazione all’art. 3 della Costituzione laddove prevedono l’intervento del P.M. nel procedimento disciplinare di primo grado). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Grosseto, 22 marzo 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Siciliani), sentenza del 12 ottobre 1990, n. 83

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 12 Ottobre 1990 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Grosseto, delibera del 22 Marzo 1989
Giurisprudenza CNF

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