Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Formulazione del capo di incolpazione – Comunicazione – Formalità essenziale.

L’esistenza di una delibera d’apertura del procedimento disciplinare con la formulazione dei capi di incolpazione, comunicati all’incolpato, deve ritenersi essenziale, e in mancanza il consiglio non può che dichiarare la nullità del procedimento disciplinare. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Gorizia, 11 giugno 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. BONAZZI, rel. DANOVI), sentenza del 30 novembre 1995, n. 143

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 30 Novembre 1995 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 11 Giugno 1994
Giurisprudenza CNF

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