La sanzione disciplinare può essere pronunziata nei confronti del professionista quando si sia raggiunta la piena prova della sussistenza dei fatti per cui si procede, a nulla rilevando la circostanza che per gli stessi fatti, in campo penale, sia intervenuta amnistia. (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Firenze del 12 marzo 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Galati), sentenza del 30 settembre 1995, n. 100
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 30 Settembre 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 12 Marzo 1994
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