Il diritto alla difesa, che è dotato nel giudizio disciplinare di precise garanzie, deve essere riconosciuto anche nella fase che precede l’apertura del procedimento, nella quale vengono acquisiti elementi di carattere probatorio in ordine agli addebiti che poi costituiranno oggetto di contestazione; non sono pertanto censurabili quelle dichiarazioni che siano giustificate da esigenze difensive, ed integrino l’esercizio del diritto di difesa (nella specie non è stato ritenuto censurabile il comportamento del professionista che aveva negato la proprietà di un immobile non essendo ancora intervenuto il trasferimento per atto pubblico). (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Acqui Terme, 9 dicembre 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Benedetto), sentenza del 9 aprile 1996, n. 46
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 46 del 09 Aprile 1996 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Acqui Terme, delibera del 09 Dicembre 1992
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