L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità della parte, e pertanto la rinuncia all’esposto da parte degli esponenti in primo grado non implica l’estinzione o l’interruzione del procedimento stesso. (Rigetta ricorso avverso, decisione C. d.O. di Palermo, 13 ottobre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. VINATZER), sentenza del 29 novembre 1995, n. 135
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 29 Novembre 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 13 Ottobre 1994
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