Ai sensi dell’art. 38 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, competente per i procedimenti disciplinari a carico di un avvocato è il Consiglio dell’Ordine che ha la custodia dell’albo nel quale il professionista è iscritto ed eventualmente il Consiglio nella cui giurisdizione è avvenuto il fatto per cui si procede. Un’unica eccezione è dettata per il caso in cui la maggioranza dei membri del Consiglio dell’Ordine competente venga ricusata o si astenga, determinandosi il tal caso la competenza del Consiglio dell’Ordine costituito nella sede della Corte d’appello. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 28 ottobre 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 28 dicembre 1993, n. 162
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 28 Dicembre 1993 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 28 Ottobre 1991 (sospensione)
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