La validità del collegio giudicante deve essere riferita al momento della decisione. Il deposito è attività di altri soggetti, rispetto alla quale è irrilevante se esso sia effettuato o non dal relatore. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bologna, 23 novembre 1985).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Panuccio), sentenza del 17 giugno 1992, n. 85
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 17 Giugno 1992 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 23 Novembre 1985
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