In materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso la decisione del consiglio dell’ordine (di condanna o di accoglimento) che concluda un procedimento disciplinare. Pertanto, la pronuncia di archiviazione deliberata dal consiglio dell’ordine che, dopo aver esaurito la fase preliminare, ritenga non sussistenti gli elementi per aprire il procedimento disciplinare nei confronti del professionista, è atto non impugnabile; tale provvedimento non può, infatti, considerarsi decisione nel merito, frutto dell’esercizio del potere disciplinare attribuito al consiglio dell’ordine, ma deve piuttosto assimilarsi al decreto di improponibilità dell’azione penale, sempre revocabile in seguito a nuovi accertamenti e mai preclusivo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 9 giugno 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. BONAZZI, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 28 novembre 1995, n. 131
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 131 del 28 Novembre 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 09 Giugno 1994
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