L’art. 43 del R.D. n. 37/1934 si limita a stabilire che le deliberazioni dei Consigli forensi sono prese a maggioranza di voti, ma non prescrive assolutamente che del numero dei voti riportati da ciascuna deliberazione sia fatta menzione nella deliberazione stessa. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 1 luglio 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Ballardini), sentenza del 29 maggio 1993, n. 86
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 29 Maggio 1993 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 01 Luglio 1992 (censura)
0 Comment