Qualora il ricorrente, che ha impugnato avanti il Consiglio Nazionale Forense una delibera resa dal Consiglio dell’Ordine, successivamente inoltri regolare atto di rinuncia, è precluso ogni esame del merito del ricorso e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. (Dichiara non luogo a deliberare su ricorso contro decisione Consiglio Ordine Como, 27 luglio 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Sanino), sentenza del 26 novembre 1993, n. 148
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 26 Novembre 1993 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 27 Luglio 1992
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