Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Delibera di inoltrare richiesta scritta ad un professionista – Natura del provvedimento – Avvertimento – Omessa instaurazione di procedimento disciplinare – Nullità della delibera.

La deliberazione del Consiglio dell’Ordine di inviare ad un proprio iscritto un richiamo scritto con invito, in riferimento a pregressi episodi intercorsi con una collega, ad essere in futuro maggiormente rispettoso dei principi deontologici che devono regolare la condotta del professionista forense, deve essere considerata in tutto, sia nelle forme che nel contenuto, pari alla sanzione disciplinare dell’avvertimento, anche se contiene diversa denominazione.
Nella fattispecie, poiché tale delibera non era stata preceduta da regolare instaurazione e svolgimento di procedimento disciplinare, con conseguente violazione degli obblighi e delle garanzie ad esso connesse, è stata dichiarata la nullità del provvedimento. (Accoglie ricorso contro decisione del Consiglio dell’Ordine Verona, 3 ottobre 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Siciliano), sentenza del 20 luglio 1989, n. 117

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 20 Luglio 1989 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 03 Ottobre 1988 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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