La facoltà di impugnare le decisioni degli ordini forensi in materia disciplinare spetta esclusivamente all’interessato (cioè al professionista) ed al procuratore generale presso la corte d’appello del distretto cui appartiene il consiglio dell’ordine interessato, non certamente all’autore dell’esposto, dato che tale soggetto può trovare tutela attraverso l’intervento del P.G. Nella fattispecie il ricorso è stato presentato direttamente al Consiglio nazionale forense da terzi privati cittadini ed è stato dichiarato inammissibile. (Dichiara inammissibile ricorso proposto contro decisione C.d.O. di Roma del 6 dicembre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Buccico), sentenza del 15 dicembre 1994, n. 168
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 168 del 15 Dicembre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Dicembre 1993
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