La facoltà di impugnare le decisioni dei consigli degli ordini forensi in materia disciplinare spetta esclusivamente all’interessato (cioè al professionista) ed al procuratore generale presso la Corte d’appello del distretto cui appartiene il consiglio dell’ordine interessato, non certamente all’autore dell’esposto davanti al consiglio dell’ordine. Nella fattispecie il ricorso al Consiglio nazionale forense presentato da terzi privati cittadini è stato dichiarato inammissibile. (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 5 novembre 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Passino), sentenza del 5 dicembre 1994, n. 148
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 05 Dicembre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 05 Novembre 1992
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