Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Delibera di archiviazione – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Legittimazione – Terzi privati cittadini – Inammissibilità del ricorso.

La facoltà di impugnare le decisioni dei consigli degli ordini forensi in materia disciplinare spetta esclusivamente all’interessato (cioè al professionista) ed al procuratore generale presso la Corte d’appello del distretto cui appartiene il consiglio dell’ordine interessato, non certamente all’autore dell’esposto davanti al consiglio dell’ordine. Nella fattispecie il ricorso al Consiglio nazionale forense presentato da terzi privati cittadini è stato dichiarato inammissibile. (Dichiara inammissibile ricorso proposto contro C.d.O. di Cassino del 31 marzo 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 5 dicembre 1994, n. 139

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 del 05 Dicembre 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Cassino, delibera del 31 Marzo 1993
Giurisprudenza CNF

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