La facoltà di impugnare le decisioni dei Consigli dell’Ordine forense spetta esclusivamente all’interessato (cioè al professionista sottoposto a procedimento disciplinare) ed al procuratore generale presso la Corte d’Appello del distretto cui appartiene il Consiglio dell’Ordine interessato. Nell’ipotesi di impugnazione di terzi il ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bolzano, 16 aprile 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Torre), sentenza del 13 febbraio 1993, n. 15
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 13 Febbraio 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 16 Aprile 1992
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