È nulla la decisione del Consiglio dell’Ordine emessa in materia disciplinare, che preveda l’applicazione, al professionista ritenuto responsabile di illecito deontologico, la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per soli venti giorni, essendo il periodo minimo previsto dalla legge di due mesi. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Pavia, 16 dicembre 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Di Lauro), sentenza del 27 dicembre 1990, n. 145
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 27 Dicembre 1990 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Pavia, delibera del 16 Dicembre 1988 (sospensione)
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