Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Decisione – Divieto di reformatio in pejus.

Il Consiglio nazionale forense, in materia disciplinare, non è il giudice della legittimità del provvedimento amministrativo sanzionatorio adottato da un Consiglio dell’Ordine, ma è dotato di piena giurisdizione sulla irrogazione e commisurazione della sanzione inflitta, con il solo limite del divieto della reformatio in pejus rispetto a quanto statuito nella decisione amministrativa. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ferrara, 27 ottobre 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Mazzarolli), sentenza del 2 maggio 1991, n. 73

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 02 Maggio 1991 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 27 Ottobre 1989
Giurisprudenza CNF

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