La facoltà di impugnare le decisioni dei consigli degli ordini forensi in materia di disciplina spetta esclusivamente all’interessato (cioè al professionista) ed al procuratore generale presso la Corte d’appello del distretto cui appartiene il consiglio dell’ordine interessato. Non è ammissibile, pertanto, il ricorso avverso un provvedimento del consiglio dell’ordine che abbia deliberato l’archiviazione di un esposto, proposto dalla parte che abbia presentato lo stesso esposto. (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo del 27 febbraio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 12 novembre 1994, n. 104
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 12 Novembre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 27 Febbraio 1993
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