Il termine di 15 giorni ex art. 50 r.d.l. 1578/33, previsto per il deposito della decisione disciplinare del C.d.O. non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 ottobre 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Casalinuovo), sentenza del 10 ottobre 1996, n. 127
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 10 Ottobre 1996 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 25 Ottobre 1990 (sospensione)
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