Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Decisione Consiglio dell’Ordine locale – Notifica all’interessato – Termine per impugnazione.

L’art. 50 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 prescrive che la decisione del Consiglio dell’Ordine locale debba essere notificata in forma integrale all’interessato e possa essere impugnata nel termine di venti giorni dalla notifica, a pena di decadenza, davanti al Consiglio nazionale forense. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 14 giugno 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Siciliani), sentenza del 28 febbraio 1992, n. 43

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 28 Febbraio 1992 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Giugno 1990
Giurisprudenza CNF

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