Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Convocazione e costituzione del collegio giudicante – Mancata prova – Eccezione di nullità proposta in forma generica – Ammissibilità – Non sussiste.

In mancanza di censure specifiche o anche di semplici rilievi fattuali relativi alla mancata convocazione di uno o più componenti del C.d.O. soccorre la presunzione di legittimità dell’atto amministrativo e pertanto il provvedimento decisionale, così adottato, deve ritenersi valido. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 febbraio 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Buccico), sentenza del 26 novembre 1996, n. 163

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 26 Novembre 1996 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 25 Febbraio 1993 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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