Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Consiglio dell’Ordine – Decisione – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Ricorso del denunciante – È inammissibile.

Solo l’incolpato ed il Pubblico Ministero sono parti nel giudizio disciplinare, mentre non lo è il denunciante. Ne consegue che questi non è legittimato a proporre ricorso contro la delibera emessa dal Consiglio dell’Ordine in materia disciplinare, spettando il diritto di impugnazione esclusivamente all’interessato ed al Pubblico Ministero. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Sassari, 23 ottobre 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Gioseffi), decisione del 25 novembre 1988, n. 62

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 25 Novembre 1988 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 23 Ottobre 1987
Giurisprudenza CNF

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