Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Condotta disciplinarmente rilevante – Assenza di conseguenze negative per la classe forense – Irrilevanza – Irrogazione della sanzione – Ammissibilità.

L’avvocato che ponga in essere un comportamento disciplinarmente rilevante è suscettibile di sanzione disciplinare, anche se non siano derivate conseguenze negative. Nella valutazione della condotta, infatti, si deve aver riguardo al momento del compimento dell’azione e non semplicemente alle sue conseguenze. (Nella fattispecie il professionista, dopo aver partecipato come relatore alla liquidazione dell’onorario del collega, ne aveva assunto la difesa e la rappresentanza nelle procedure monitorie fondate sulle predette liquidazioni, ponendo in essere un comportamento qualificabile astrattamente come idoneo a intaccare l’immagine e il prestigio della classe forense, e per il quale si è ritenuto di dover infliggere la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce del 15 maggio 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. RICCIARDI, rel. MAZZAROLLI), sentenza del 6 novembre 1995, n. 108

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 06 Novembre 1995 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 15 Maggio 1993 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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