Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Competenza a procedere disciplinarmente da parte del C.d.O. – Competenza territoriale – Criterio della prevenzione – Sussiste – Applicabilità del criterio della connessione ex legge penale – Ammissibilità – Non sussiste.

La competenza territoriale disciplinare è determinata dal luogo dell’iscrizione dell’incolpato ovvero dal luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di incolpazione. Non sono invece applicabili ai procedimenti disciplinari né il principio della connessione oggettiva proprio del processo penale (perché non richiamato dalla normativa disciplinare), né le regole sulla competenza per ragioni di connessione previste nel processo civile, in quanto ogni procedimento disciplinare deve ritenersi autonomo rispetto a quello contro altri incolpati. (Accoglie ricorso dell’avv. A.T. e rigetta ricorso dell’avv. O.P. avverso decisione C.d.O. di Milano, 13 febbraio 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Ruggerini), sentenza del 6 novembre 1996, n. 151

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 06 Novembre 1996 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 13 Febbraio 1995
abc, Giurisprudenza CNF

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