Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Comparizione dell’incolpato – Impedimento – Certificato medico di generiche precarie condizioni di salute – Sufficienza – Non sussiste.

L’impedimento dell’avvocato a comparire dinnanzi al consiglio dell’ordine, nell’ambito di un procedimento disciplinare, non può ritenersi sussistente qualora sia provato da un certificato medico che si limiti ad attestare condizioni fisiche precarie e comunque stabilizzate nel tempo. (Nella specie il medico faceva riferimento ad un intervento di natura cardiochirurgica effettuato alcuni anni prima). (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Palermo del 12 maggio 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Cagnani), sentenza del 30 settembre 1995, n. 102

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 30 Settembre 1995 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 12 Maggio 1994
abc, Giurisprudenza CNF

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