Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Comparizione dell’incolpato – Impedimento – Certificato medico con attestazioni generiche – Sufficienza – Non sussiste.

L’impedimento dell’avvocato a comparire dinanzi al consiglio dell’ordine, nell’ambito di un procedimento disciplinare, non può ritenersi sussistente qualora sia provato da un certificato medico che si limiti a dichiarare condizioni di salute precarie per sindrome ansiosa depressiva. (Rigetta ricorso avverso, decisione C. d.O. di Palermo, 13 ottobre 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. VINATZER), sentenza del 29 novembre 1995, n. 135

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 29 Novembre 1995 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 13 Ottobre 1994
Giurisprudenza CNF

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