Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Azione disciplinare – Termine quinquennale di prescrizione – Decorrenza – Estinzione dell’azione per prescrizione.

Il termine di prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare previsto dall’art. 51 del R.D.L., 27 novembre 1933, n. 1578 decorre dal giorno del fatto, allorché l’illecito si esaurisce nell’ambito disciplinare e dal momento della pronuncia definitiva del giudice per quei fatti che, costutituendo reato, hanno dato luogo all’esercizio dell’asercizio penale. Nella prima ipotesi l’unico atto al quale viene riconosciuta efficacia interruttiva è la delibera la contestazione degli addebiti mosssi all’incolpato. (Nella fattispecie è stata dichiarata estinta per prescrizione l’azione disciplinare promossa con l’apertura del procedimento disciplinare dopo cinque anni e sei mesi dal fatto addebitato al professionista). (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 14 marzo 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. LANDRISCINA), sentenza del 31 marzo 1990, n. 17

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 31 Marzo 1990 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Marzo 1989
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment