Deve ritenersi valida la notificazione dell’avviso di udienza effettuata, in assenza dell’interessato, a mani del portiere dello stabile dove è situato lo studio del professionista, e comunicata al destinatario con raccomandata. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma dell’11 maggio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. PANUCCIO), sentenza del 6 novembre 1995, n. 121
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 06 Novembre 1995 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 11 Maggio 1993
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