Il procedimento disciplinare, che si distingue dal procedimento penale per presupposti e finalità, è pienamente autonomo rispetto a quest’ultimo, con la sola limitazione della immutabilità del fatto, quando questo sia stato accertato dal giudice penale con un provvedimento irrevocabile, ovvero avente autorità di cosa giudicata. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 15 gennaio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Cagnani), sentenza del 17 novembre 1994, n. 114
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 114 del 17 Novembre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 15 Gennaio 1993
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