Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Autonomia del giudizio disciplinare rispetto al potere dell’Intendente di Finanza. Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Obbligo di adempimento fiscale – Omessa denuncia ai competenti uffici IVA dell’esercizio dell’attività professionale per oltre quattordici anni – Sospensione.

Fermo restando il potere dell’Intendente di Finanza di proporre la sospensione dell’iscrizione agli Albi, spetta al Consiglio dell’Ordine valutare la rilevanza e l’entità delle violazioni degli obblighi tributari, in virtù del principio di autonomia che gli compete e che soffre la sola limitazione dei fatti materiali accertati con sentenza penale passata in giudicato.
La condotta del professionista che abbia omesso di dichiarare all’ufficio provinciale IVA l’esercizio della professione di avvocato per oltre quattordici anni, costituisce condotta omissiva deontologicamente scorretta e perciò valutabile ai fini disciplinari indipendentemente dall’entità dell’evasione fiscale e previdenziale che ne siano derivate. (Nella fattispecie è stata inflitta la sospensione di mesi sei). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 24 ottobre 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. LANDRISCINA), sentenza del 7 ottobre 1989, n. 136

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 07 Ottobre 1989 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 24 Ottobre 1987 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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