Ai sensi dell’art. 44 R.D.L. 22 gennaio 1934, n. 37 il professionista iscritto all’albo può provvedere personalmente alla propria difesa in ogni stato e grado del procedimento disciplinare; è pertanto facoltativa l’assistenza nel procedimento di un difensore di fiducia, qualora l’interessato lo ritenga di suo interesse. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 14 giugno 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Siciliani), sentenza del 28 febbraio 1992, n. 43
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 28 Febbraio 1992 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Giugno 1990
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