Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 48, 45, 44 l.p.f. con riferimento all’art. 24 Cost.. Nell’ambito del procedimento disciplinare avanti il Consiglio dell’Ordine, di natura amministrativa e non giurisdizionale, sono previsti momenti qualificanti dell’esercizio del diritto alla difesa costituzionalmente garantito; il termine a comparire di dieci giorni concesso all’incolpato per difendersi è idoneo a garantire l’esercizio del diritto di difesa anche se l’incolpato non risiede nel comune dove trovasi il Consiglio dell’Ordine chiamato a decidere; la sottoscrizione della delibera del Consiglio dell’Ordine e del C.N.F. da parte del Presidente e del Segretario e la pubblicazione mediante deposito dell’originale presso gli uffici della segreteria consentono all’interessato di verificare la regolare formazione della delibera. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 19 dicembre 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Lauro), sentenza del 12 maggio 1993, n. 82
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 12 Maggio 1993 (estinzione) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 19 Dicembre 1990 (sospensione)
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