Avvocato e procuratore – Parere su congruità della parcella espresso dal consiglio dell’ordine – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità.

Il ricorso al Consiglio nazionale forense è ammesso solo contro le deliberazioni dei consigli degli ordini locali in materia di iscrizione all’albo o di cancellazione dall’albo, nonché in materia di procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti. È quindi inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di liquidazione di onorari, in quanto la liquidazione delle parcelle è compito riservato ai consigli degli ordini ai sensi dell’art. 14 della legge professionale ed è esclusa la possibilità di un sindacato di legittimità ovvero di un controllo di merito da parte del Consiglio nazionale forense. Il provvedimento di liquidazione, semmai, come atto amministrativo deve essere impugnato avanti il competente tribunale amministrativo. (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 27 luglio 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Vinatzer), sentenza del 30 ottobre 1996, n. 141

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 30 Ottobre 1996 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 27 Luglio 1992
Giurisprudenza CNF

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