Ne deriva che il professionista che si renda responsabile di gravi fatti, quali la sottrazione di rilevanti importi dalle casse della società amministrate e l’utilizzazione personale lede la reputazione, la dignità ed il prestigio dell’intera classe forense. Nella fattispecie l’entità delle somme distolte, la volontà e il clamore dei fatti inducono a ritenere legale la cancellazione dall’Albo. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 dicembre 1985).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Pontecorvo, rel. Ricciardi), decisione del 8 marzo 1988, n. 12
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 12 del 08 Marzo 1988 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Dicembre 1985
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