Le tariffe professionali forensi non prevedono che la parte vittoriosa possa ripetere dal soccombente le spese ed indennità di trasferte non dovute al proprio legale per aver scelto di farsi rappresentare da un procuratore residente in luogo diverso dalla sede del giudice adito.
Ne consegue che la pretesa di addebitare alla parte, per indennità di trasferte non dovute, del tutto sproporzionate ed eccessive, costuisce violazione dei principi deontologici che costituiscono fondamento di un corretto esercizio della professione forense. Non occorre procedere ad un’indagine circa la sussistenza o meno della buona fede nel comportamento dell’incolpato, dato che la buona fede è del tutto irrilevante nei giudizi disciplinari. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Catania, 17 febbraio 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), decisione del 8 marzo 1988, n. 12
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 12 del 08 Marzo 1988 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 17 Febbraio 1987
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