Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporto con il cliente – Obbligo di mettere a disposizione le somme allo stesso dovute.

E’ disciplinarmente censurabile il comportamento dell’avvocato che provvede ad incassare un assegno dato dalla assicurazione e ne rilascia uno proprio al cliente, privo di copertura, versando infine la somma corrispondente dopo la presentazione a suo carico di un atto di querela. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 11 maggio 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. Di LAURO), sentenza del 8 marzo 1990, n. 12

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 12 del 08 Marzo 1990 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 11 Maggio 1988 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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