Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con l’autorità giudiziaria – Falso in atto pubblico, uso abusivo di sigilli e patrocinio infedele – Cancellazione dell’Albo – Risarcimento del danno – Irrilevante.

L’avvocato, che oltre a violare doveri verso clienti abbia violato doveri di comportamento nei confronti dell’istituzione giudiziaria, commettendo reato di falso in atto pubblico, uso abusivo di sigilli e patrocinio infedele, si rende responsabile di azione ignominiosa e merita la cancellazione dall’Albo. Nella fattispecie è stato ritenuto irrilevante l’avvenuto risarcimento del danno da parte del professionista, in quanto tale circostanza non poteva per i modi, le forme e l’ambiente in cui si erano manifestati i reati, costituire una circostanza attenuante, essendo irreversibilmente compromesso il prestigio e la dignità dell’intero Ordine forense. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 10 luglio 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Lauro), sentenza del 17 giugno 1992, n. 83

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 17 Giugno 1992 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 10 Luglio 1990
Giurisprudenza CNF

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