Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Uso illecito di somme ricevute – Illecito deontologico – Recidiva – Aggravante – Sospensione dall’esercizio della professione per la durata di tre mesi.

Il professionista che usi illecitamente somme incassate dal debitore di un proprio cliente e che provveda a rimetterne con ritardo l’importo al destinatario tiene una condotta che viola il dovere di lealtà e correttezza. (Nella fattispecie, anche in considerazione della recidiva, è stata confermata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di tre mesi). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Foggia, 15 luglio 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Camassa), sentenza del 28 marzo 1991, n. 11

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 28 Marzo 1991 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 15 Luglio 1988 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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