L’avvocato che, venuto in possesso in ragione del proprio mandato di somme di spettanza del cliente, le trattenga per alcuni mesi, e venuto a conoscenza di notizie riguardanti il proprio cliente ne metta a conoscenza soggetti estranei, pone in essere un comportamento lesivo del principio di correttezza e probità richiesti al professionista forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta ricorso in riassunzione in sede di rinvio avverso decisione C.N.F., 14 luglio 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Galati), sentenza del 17 ottobre 1996, n. 137
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 137 del 17 Ottobre 1996 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Luglio 1990 (censura)
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