L’avvocato che, ingiustificatamente, trattenga somme consegnategli dal cliente per l’adempimento del mandato, ometta di espletare l’incarico professionale assunto e dia al riguardo informazioni non veritiere al cliente, omettendo, altresì, di restituire i documenti in suo possesso, pone in essere un comportamento gravemente lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Nella specie, anche in considerazione di una condanna penale emessa nei confronti del professionista per protesto di assegni, è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Trapani, 1 ottobre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 24 maggio 1996, n. 85
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 24 Maggio 1996 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Trapani, delibera del 01 Ottobre 1994 (sospensione)
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