Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che, disponendo di somme di denaro di pertinenza del cliente, trattenga in tutto o in parte le sue spettanze senza preventivamente avere l’approvazione. del cliente, e senza farle liquidare nei modi di legge. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Brindisi, 20 luglio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. CASALINUOVO), sentenza del 19 dicembre 1995, n. 149
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 19 Dicembre 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Brindisi, delibera del 20 Luglio 1993
0 Comment