L’avvocato che, ingiustificatamente e reiteratamente trattenga somme consegnategli fiduciariamente dal cliente per l’adempimento del mandato, ritardandone od emettendone il versamento, pone in essere un comportamento mente lesivo della dignità e del prestigio dell’intera classe forense, per il quale deve essere inflitta la sanzione della radiazione. (Rigetta ricorso avverso, decisione C. d.O. di Palermo, 13 ottobre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. VINATZER), sentenza del 29 novembre 1995, n. 135
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 29 Novembre 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 13 Ottobre 1994
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