Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento di somme del cliente a compensazione di onorari – Onorari eccessivi – Millantato credito – Illecito deontologico – Sussiste.

L’avvocato che riceva ingenti somme di denaro dal cliente e le trattenga per sé a compensazione di onorari, peraltro eccessivi; che faccia insorgere nel cliente la convinzione, millantando credito, di poter risolvere per vie brevi le questioni a lui affidate, pone in essere un comportamento lesivo della dignità e decoro professionale. (In ragione delle circostanze attenuanti già considerate dal C.d.O. è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 febbraio 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Buccico), sentenza del 26 novembre 1996, n. 163

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 26 Novembre 1996 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 25 Febbraio 1993 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment