La rinuncia al mandato, costituendo un momento assai qualificante e decisivo del rapporto professionale, non può né deve essere manifestata in maniera poco chiara e tale da non essere perfettamente comprensibile da chi la riceve. La rinuncia infatti deve formare oggetto di una precisa, ampia e puntuale comunicazione ad hoc, che ponga il destinatario in grado di intenderne completamente il significato e le derivanti conseguenze. Né tali requisiti possono ritenersi soddisfatti da un contrassegno apposto su una casella in un modulo a stampa, contenente altre varie richieste. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 25 maggio 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 30 novembre 1993, n. 158
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 30 Novembre 1993 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 25 Maggio 1992 (sospensione)
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