Il professionista che rifiuti i chiarimenti richiesti dal cliente in merito alla notula presentata per il pagamento di prestazioni rese quale arbitro unico, che non presenti, pur invitato a farlo, un rendiconto dell’attività svolta, che utilizzi come titolo esecutivoper la riscossione del proprio compenso il lodo arbitrale e che rifiuti di sottoporre a controllo di legittimità e alla valutazione del Presidente del Tribunale la congruità del compenso richiesto, tiene un comportamento non conforme alla dignità e al decoro professionale e merita la sanzione dell’avvertimento. Nella fattispecie la sanzione è stata contenuta nei limiti minimi avendo riguardo ai buoni precedenti dell’incolpato. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Modena, 9 dicembre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. La Volpe), decisione del 18 marzo 1989, n. 57
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 57 del 18 Marzo 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 09 Dicembre 1987
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