Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richiesta di pagamento del compenso – Comportamento « non lineare » – Violazione – Insussistenza.

L’addebito di aver seguito un comportamento «non lineare» nella richiesta degli onorari dovuti dal cliente costituisce nella specie un’accusa formale, astratta, che non tiene conto della obiettiva situazione di fatto esistente, e del contrasto tra il professionista e la cliente in ordine al modo di pervenire ad un’equa sistemazione della controversia. Pertanto l’incolpato deve essere prosciolto da tale addebito. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Udine, 7 giugno 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Piccini), sentenza del 11 febbraio 1992, n. 33

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 11 Febbraio 1992 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 07 Giugno 1990
Giurisprudenza CNF

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