Il professionista che abbia richiesto un compenso manifestamente sproporzionato al valore dell’affare, e non giustificato sulla base della tariffa professionale, viene meno all’obbligo della dignità e della correttezza professionale. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Pavia, 13 maggio 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Montalto), sentenza del 16 marzo 1994, n. 30
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 16 Marzo 1994 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Pavia, delibera del 13 Maggio 1991 (censura)
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