La pretesa inoltre del professionista di ottenere un compenso per spese, diritti ed onorari, per il procedimento inteso ad ottenere il parere del competente Consiglio dell’Ordine in merito alla liquidazione della nota per le prestazioni rese, è riprovevole, in quanto la suddetta richiesta di parere costituisce nella fattispecie un’iniziativa nell’esclusivo interesse dell’esercente la professione, in un contesto di rapporti professionali non improntati a dignità e decoro. (Nella fattispecie è stata inflitta la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 11 luglio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Falzea), sentenza del 23 aprile 1991, n. 57
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 57 del 23 Aprile 1991 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 11 Luglio 1989 (sospensione)
0 Comment