Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che commetta falsità su un foglio firmato in bianco dal proprio cliente (nella specie il professionista ha compilato il foglio firmato in bianco con una dichiarazione di quietanza da parte del cliente). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Brindisi, 20 luglio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. CASALINUOVO), sentenza del 19 dicembre 1995, n. 149
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 19 Dicembre 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Brindisi, delibera del 20 Luglio 1993
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